(in Gazzetta
Ufficiale 29 aprile, n. 100)
Costituzione
legale delle società di mutuo soccorso
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Possono conseguire la
personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie
di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
Assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;
Venire in aiuto alle
famiglie dei soci defunti.
Articolo 2
Le società di mutuo
soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro
famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed
esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però
in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo
bilancio.
Eccettuate le spese di
amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da
quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.
Articolo 3
La costituzione della
società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile,
salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza
dell'art. 136 del codice di commercio.
Lo statuto deve
determinare espressamente:
La sede della società;
I fini per i quali è
costituita;
Le condizioni e le
modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci
contraggono, e i diritti che acquistano;
Le norme e le cautele
per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
Le discipline alla cui
osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni
e delle deliberazioni;
L'obbligo di redigere
processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici
esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
La formazione degli
uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro
attribuzioni;
La costituzione della
rappresentanza della società, in giudizio e fuori;
Le particolari cautele
con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e
le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle
disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Articolo 4
La domanda per la
registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale
civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
Il tribunale verificato
l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la
trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite
dall'articolo 91 del codice di commercio.
Adempiute queste
formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un
ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
I cambiamenti dall'atto
costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute
le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.
Articolo 5
Gli amministratori di
una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari
temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta
da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente
e solidalmente responsabili:
Dell'adempimento dei
doveri inerenti al loro mandato;
Della verità dei fatti
esposti nei resoconti sociali;
Della piena osservanza
degli statuti sociali.
Tale responsabilità per
gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi
che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle
deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile
nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte per assenza
giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla
responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori
della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi
sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte
nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle
situazioni patrimoniali od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al
tribunale saranno puniti colla pena di lire 20.000, salvo le maggiori stabilite
dal codice penale.
Articolo 6
Quando siavi fondato
sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli
amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in
conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli
iscritti nella società, possono denunziare i fatti al tribunale civile.
Questo, ove trovi fondata l'accusa provvederà in conformità al
disposto dell'art. 153 del codice
di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.
Articolo 7
Qualora una società di
mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il tribunale
civile sulla istanza del pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a
conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
Decorso inutilmente
questo termine il tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della
società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società
legalmente costituite.
Articolo 8
I lasciti o le donazioni
che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed
avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale,
e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della
destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la società fosse
liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica,
si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle
opere pie.
Articolo 9
Le società di mutuo
soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L'esenzione dalle
tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative dall'art. 228 del codice di commercio;
2. La esenzione dalla
tassa sulle assicurazioni e
dall'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi
d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
3. La parificazione alle
opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e
registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti
tra vivi;
4. La esenzione di
sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.
Articolo 10
Le società registrate
dovranno trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia
dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere
allo stesso ministero le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.
Articolo 11
Le società di mutuo
soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già
erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa
conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto
in conformità dell'articolo 3 di questa legge.
Articolo 12
Le società già esistenti
al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come
corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti
articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una
copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione
sociale.
Le società pure
esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non
sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle
formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea
generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione,
esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una
copia del processo verbale dell'assemblea, nella quale furono approvate le
riforme.
Le attività e passività
di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del
nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata
l'esenzione di cui all'articolo
9.
Nessun commento:
Posta un commento